Si informa che la Corte costituzionale, nell’ambito della Sentenza n. 137 del 19 luglio 2024, ha dichiarato illegittimo il già illustrato art. 10-bis, comma 6, DL n. 135/2018 e ss. integrazioni, recante tra l’altro come è noto il divieto di rilasciare nuove Autorizzazioni per il Servizio di NCC (Noleggio Con Conducente), sino alla piena operatività del previsto Registro informatico nazionale delle imprese titolari di Licenza Taxi e di Autorizzazione NCC
Tale divieto, vigente dunque da oltre un quinquennio ad oggi, è stato censurato dalla Corte in quanto risulta aver permesso alla competente Autorità amministrativa di elevare indebitamente, come può evincersi parafrasando la stessa pronunzia a cura della Consulta (v. Allegato), una sorta di “barriera all’ingresso dei nuovi operatori”, così pregiudicando sensibilmente ogni potenziale incremento dell’offerta “già carente” da parte dei c.d. “Servizi di Autotrasporto non di linea” di cui ai già aggiornati e descritti artt. 3, 10 e 11 Legge quadro n. 21/1992 e ss. (Taxi e Noleggio Con Conducente).
Si intende che detta illegittima “barriera all’entrata” di cui all’art. 10-bis, comma 6, DL 135/18 ss., precludendo a tempo indeterminato la concorrenza per il mercato e rivelandosi pertanto in palese contrasto con la libertà di iniziativa economica di cui all’art. 41 Costituzione, non risulta essere altresì riconducibile ad una qualsivoglia ragione di utilità sociale, né deriva da una presunta esigenza di salvaguardia di un interesse collettivo.
Viceversa, la ratio della stessa norma nazionale appena dichiarata incostituzionale, essendosi il legislatore limitato nella fattispecie, come è noto, a rinviare il termine di efficacia del divieto in questione sino ad un’eventuale “piena operatività” del sopra richiamato Registro informatico dei titolari di Autorizzazioni e Licenze (evento procrastinabile, in linea di principio, “sine die”), risiede in una malcelata necessità di natura “protezionistica” che ha inciso in misura non irrilevante sul benessere sociale.[1]
A tal proposito, la Corte ha chiarito che la recente adozione del DM n. 203 del 2 luglio 2024 a cura del MIT (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), pur recante la previsione della già rinviata “piena operatività” del medesimo Registro Informatico con efficacia a decorrere da sei mesi dalla sua pubblicazione, non riveste tuttavia alcuna incidenza nel giudizio che ha condotto alla Sentenza n. 137/2024.
Ciò in quanto le censure per l’incostituzionalità del divieto di ingresso di nuovi operatori, di cui all’art. 10-bis, comma 6, DL 135/18 ss., sono state prospettate dalla Consulta esclusivamente in ragione della struttura e della configurazione di tale disposizione di legge nazionale, indipendentemente dalle “evenienze di fatto” e dalle “circostanze contingenti” relative alla sua effettiva applicazione, poiché la sola stesura della norma dichiarata illegittima aveva affidato esplicitamente lo sblocco del divieto stesso all’incerto succedersi dei regolamenti ministeriali in tema di Registro.[2]
Pertanto, riepilogando in sintesi anche le motivazioni di diritto alla luce di quanto sopra illustrato, si evidenzia che la Corte costituzionale, con la citata Sentenza n. 137/2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del divieto di rilascio di nuove Autorizzazioni per il Servizio di NCC di cui art. 10-bis, comma 6, DL 135/2018 ss., per violazione degli artt. 3, 41, commi 1 e 2, nonché 117, comma 1, della Costituzione.[3]
[1] La Corte evidenzia che è rimasta del tutto inascoltata la preoccupazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) volta a evidenziare che «l’ampliamento dell’offerta dei servizi pubblici non di linea risponde all’esigenza di far fronte ad una domanda elevata e ampiamente insoddisfatta, soprattutto nelle aree metropolitane, di regola caratterizzate da maggiore densità di traffico e dall’incapacità del trasporto pubblico di linea e del servizio taxi a coprire interamente i bisogni di mobilità della popolazione».
2] La Corte costituzionale ha ribadito altresì che i Servizi di Autotrasporto non di linea concorrono a dare effettività alla libertà di circolazione, «che è la condizione per l’esercizio di altri diritti, per cui la forte carenza dell’offerta», che colloca l’Italia fra i Paesi europei meno attrezzati al riguardo, generata dal potere conformativo pubblico ha indebitamente compromesso «non solo il benessere del consumatore, ma qualcosa di più ampio, che attiene all’effettività nel godimento di alcuni diritti costituzionali, oltre che all’interesse allo sviluppo economico del Paese».
3] La Consulta ha fondato infine l’ultima censura di illegittimità, relativa alla violazione dell’art. 117, comma 1, Costituzione, in riferimento alla corretta applicazione dell’art. 49 TFUE (Trattato Funzionamento Unione Europea), che pure secondo la Corte di giustizia UE, come è noto, garantisce la libertà di stabilimento anche nei rapporti tra imprese che forniscono il servizio di taxi e imprese autorizzate per il servizio di NCC.
Per ogni eventuale ulteriore conoscenza al riguardo riferirsi al testo integrale della sopra descritta Sentenza Corte costituzionale n. 137/2024
A cura dell’uff. legislativo Confesercenti nazoionale